APEP Padova

Frequently Answered Questions

Si invita l’utenza a indicare sempre sia nelle comunicazioni telefoniche che in quelle mail il numero della procedura (N° / anno) per la quale si richiedono le informazioni. In caso di procedura con più Lotti va indicato anche il Lotto di riferimento

F.A.Q.

Domanda e Risposta

Cos'è un'esecuzione immobiliare?
Il processo esecutivo è rivolto alla soddisfazione dell'interesse del creditore, che deve ottenere ciò che gli è dovuto nel quadro e con le garanzie dell'ordinamento giuridico, nei limiti di quanto la legge o il giudice stabilisce. Il primo atto dell'espropriazione forzata è il pignoramento, ossia un atto mediante il quale il creditore, anche per tramite dell'ufficiale giudiziario, imprime un vincolo di indisponibilità sui beni del debitore. Dopodiché si procede alla vendita forzata o all'assegnazione dei beni pignorati ed, infine, alla distribuzione della somma ricavata in favore del creditore procedente e dei creditori intervenuti.
Come faccio a sapere che un immobile è all'asta?

In loco presso gli immobili è presente un cartello con scritto il numero di procedura; tramite una ricerca sul P.V.P. (Portale Vendite Pubbliche) è possibile verificare la presenza di immobili in asta in tutto il territorio nazionale e un volta individuato il numero della procedura di riferimento è possibile visionare la perizia di stima e copia dell’avviso di vendita.

Quando mi aggiudico l'immobile cosa devo fare?

L'adempimento successivo è il pagamento dell'importo (saldo prezzo) dovuto per l'aggiudicazione.

Il saldo è pari all'importo dell'aggiudicazione meno l'importo dell'assegno (cauzione) versato per la partecipazione all'asta.

Il termine per il saldo è improrogabilmente di 120 giorni dalla data dell'asta. Se l’ultimo giorno cade in un giorno festivo la scadenza è automaticamente prorogata al giorno feriale successivo. Il saldo può essere effettuato tramite bonifico bancario sul C/C indicato nel modulo che viene consegnato in sede d’asta o tramite assegno circolare non trasferibile.

Cosa succede se un immobile è occupato dal debitore?

La procedura di liberazione si differenzia a seconda della tipologia d'immobile e della relativa occupazione:

  • Nel caso in cui si tratti di abitazione principale del debitore, la procedura di liberazione potrà essere messa in esecuzione solamente in seguito alla firma del decreto di trasferimento, a cura e spese della procedura. Per procedere con la richiesta dell'ordine di liberazione, l'aggiudicatario dovrà incaricare il Notaio Delegato attraverso apposita istanza che, se non già firmata in sede di vendita, dovrà essere rigorosamente consegnata all'APEP (firmata in originale) contestualmente al saldo prezzo. Se tale istanza non dovesse essere consegnata entro il termine indicato, il Notaio Delegato sarà dispensato dal richiedere l'ordine di liberazione e quindi l'immobile dovrà eventualmente essere liberato a cura e spese dell'aggiudicatario.
  • Per tutte le altre tipologie di immobili (immobili strumentali, abitazioni ove non risiede il debitore, immobili disabitati/occupati da terzi senza titolo, ecc...) l'attività di liberazione verrà eseguita immediatamente, previa conferma dell'aggiudicazione tramite il versamento del saldo prezzo. Anche in questo caso, la liberazione sarà a cura e spese della procedura. Qualora l'aggiudicatario non intenda richiedere la liberazione dell'immobile è tenuto a precisare le sue volontà firmando apposita dispensa all'APEP a procedere alle relative formalità.

I tempi per la liberazione variano a seconda della disponibilità dell'occupante a lasciare le proprietà pignorate

Quando l'immobile sarà di proprietà dell'aggiudicatario?

Se si tratta di una procedura esecutiva il trasferimento della proprietà avviene quando il decreto di trasferimento viene firmato dal Giudice. Prima che ciò avvenga bisogna che l’aggiudicatario provveda:

  • al pagamento del saldo del prezzo nei termini previsti;
  • al versamento del saldo delle imposte previste per il trasferimento e alla quota parte degli onorari del delegato;

Se si tratta di altro tipo di procedura con rogito notarile come meglio specificato nell’avviso di vendita.

Posso richiedere le normali agevolazioni fiscali previste per gli acquisti immobiliari (es. prima casa, ppc, credito d'imposta, prezzo valore)?

Per gli atti di trasferimento (decreti di trasferimento o rogiti notarili) vale la tassazione prevista per la compravendita e possono essere pertanto applicate su richiesta dell’aggiudicatario le stesse agevolazioni fiscali qualora lo stesso sia in possesso dei requisiti richiesti (per es. prima casa, PPC – piccola proprietà contadina, ecc.). Sono altresì applicabili sempre su richiesta il “credito d’imposta” e il “prezzo valore”.

Cosa devo fare nel caso sussistano delle irregolarità di tipo urbanistico-catastale al momento dell'aggiudicazione?

L’immobile viene venduto nello stato di fatto di diritto in cui si trova.

Fa fede la perizia di stima allegata agli atti. Si consiglia in ogni caso di prenotare una visita agli immobili prima dell’asta per accertarne le attuali condizioni.

Le eventuali irregolarità presenti di carattere urbanistico-amministrativo, come meglio descritte nella perizia di stima, possono essere sanate nei 120 gg dalla firma del decreto di trasferimento presentando idonea domanda.