Informazioni utili per la partecipazione alla vendita senza incanto

Come Partecipare

La domanda di partecipazione all’asta o offerta di partecipazione all’asta è lo strumento attraverso cui si può partecipare alla vendita di un bene immobile, e può essere di due tipi.

  1. analogica (o cartacea o c.d. tradizionale): chi propone l’offerta di partecipazione all’asta sarà tenuto a presentarsi puntualmente il giorno fissato per la vendita all’orario indicato nel bando di vendita, anche per partecipare all’eventuale gara;
  2. telematica: chi propone la domanda sarà tenuto a presenziarvi in via telematica collegandosi puntualmente sul sito internet del portale del gestore della vendita telematica il giorno fissato per la vendita all’orario indicato nel bando di vendita, anche per partecipare all’eventuale gara.

Chi può presentare la domanda di partecipazione all’asta?

Tutti, tranne il soggetto debitore, possono partecipare all’asta con le seguenti modalità:

  • personalmente;
  • a mezzo di avvocato in qualità di procuratore speciale munito di procura speciale notarile;
  • a mezzo avvocato per persona da nominare ex art. 583 c.p.c. (in tal caso, nei 3 tre giorni successivi all’asta l’avvocato dovrà fare la dichiarazione di nomina del soggetto che ha gli conferito la procura e che si intesterà i beni)

Nota bene!
Non sono ammesse né deleghe, né procure speciali notarili conferite a soggetti che non siano avvocati.

La domanda di partecipazione “analogica”

Cosa deve contenere la domanda di partecipazione all’asta?

Nella vendita senza incanto, la domanda di partecipazione o offerta di partecipazione dovrà obbligatoriamente avere i seguenti contenuti:

  1. i dati anagrafici di colui/coloro che sottoscrive/sottoscrivono l’offerta, e precisamente: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza o domicilio, stato civile (celibe/nubile, libero/a, coniugato/a, vedovo/a) e l’indicazione del regime patrimoniale coniugale (separazione o comune di legale).
    Casi particolari
    – se l’offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni dovrà indicare anche i dati anagrafici del coniuge;
    – se l’offerente è minorenne, interdetto o inabilitato l’offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori o dal soggetto autorizzato, previo ottenimento di provvedimento di autorizzazione del Giudice Tutelare;
    – se l’offerente agisce in veste di legale rappresentante, l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, i cui poteri di firma devono risultare dal certificato/visura del Registro delle Imprese, ovvero da procura o da atto di nomina;
  2. recapito telefonico dell’offerente (gradita anche indicazione di un indirizzo e-mail);
  3. dati identificativi del bene immobile per il quale l’offerta è proposta oppure il numero dell’esecuzione immobiliare e l’indicazione del lotto;
  4. l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo minimo indicato nell’avviso di vendita;
  5. il termine per il versamento del saldo prezzo (per legge fissato in massimo 120 giorni dalla data di aggiudicazione) e le modalità di versamento del saldo;
  6. espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima;
  7. firma autografa dell’offerente o degli offerenti.

Nota bene!
Chi sottoscrive l’offerta diventerà l’intestatario degli immobili, non sarà -pertanto- possibile intestare gli immobili a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta, fatti salvi i casi di legge.

Cosa bisogna allegare alla domanda di partecipazione?

All’offerta dovranno essere allegati i seguenti documenti:

In caso di domanda presentata da persona fisica:

  • fotocopia del documento di identità in corso di validità;
  • fotocopia del codice fiscale;
  • assegno circolare non trasferibile (attenzione! non assegno bancario o assegno postale) intestato a “Tribunale di Padova E.I. …. Lotto ….” per un importo pari almeno al 10% del prezzo offerto (salvo diverse indicazioni sul bando di vendita), a titolo di cauzione;
  • marca da bollo di € 16,00 da applicarsi sulla domanda;

Nota bene!

  • se l’offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni dovrà essere allegata anche la fotocopia del documento di identità e del codice fiscale del coniuge;
  • se l’offerente è minorenne, interdetto o inabilitato dovrà essere allegato l’originale del provvedimento di autorizzazione del Giudice Tutelare, oltre al documento di identità e codice fiscale del soggetto tutelato e del soggetto autorizzato a sottoscrivere l’offerta.

In caso di domanda presentata da persona giuridica:

  • visura o certificato del Registro delle Imprese con data non anteriore a tre mesi, da cui risultino di poteri del legale rappresentante, ovvero la procura o l’atto di nomina che giustifichi i poteri;
  • fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;
  • fotocopia del codice fiscale del legale rappresentante;
  • assegno circolare (attenzione! non assegno bancario) non trasferibile intestato a “Tribunale di Padova E.I. …. Lotto ….” per un importo pari almeno al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione;
  • marca da bollo di € 16,00 da applicarsi sulla domanda.

Quali sono le modalità di presentazione della domanda di partecipazione?

  • premunirsi di due buste bianche di diversa grandezza poiché una busta va inserita dentro l’altra;
  • nella prima busta (quella più piccola delle due) inserire la domanda di partecipazione e gli allegati;
  • chiudere la prima busta ed annotarvi a penna il nome del Notaio, la data e l’ora fissati per l’esperimento di vendita;
  • inserire la prima busta dentro la seconda busta (più grande);
  • chiudere anche la seconda busta;
  • presentare il plico tassativamente entro le ore 12.00 del giorno feriale precedente quello della vendita indicato nel bando presso la sede di APEP in Padova, Via N. Tommaseo 78/C, in orario di apertura al pubblico;
  • la segreteria, incaricata alla ricezione delle offerte, provvede, al momento del deposito, ad annotare sulla busta esterna il nome di chi procede materialmente al deposito, previa sua identificazione, il nome del Notaio e la data fissata per l’esperimento di vendita.

Nota bene!
La segreteria non è tenuta a verificare la domanda di partecipazione o i documenti ad essi allegati.

La domanda di partecipazione “telematica”

Come si compila e si presenta un’offerta telematica?

Nelle aste che si svolgono in modalità telematica è possibile oltre che o in alternativa all’offerta cartacea presentare una domanda di partecipazione “telematica“.Si tratta di uno strumento innovativo comodo e sicuro per partecipare alle aste senza necessità di recarsi personalmente nel luogo dove vengono tenute ne per la presentazione dell’offerta ne per la partecipazione all’asta. Tutto può essere fatto comodamente (e in modo più economico soprattutto per le aste che si tengono in luoghi lontani) tramite PC e accesso ad internet; basta un pò di dimistichezza con gli strumenti informatici.

Sotto il link con il collegamento al sito del nostro business partner “Fallco Aste” che spiega in modo semplice e chiaro come:

  1. compilare un’offerta telematica con il modulo ministeriale;
  2. inviare l’offerta telematica alla pec del ministero con il modulo ministeriale;

Per chi invece vuole essere assistito in modo professionale per l’attività di compilazione e invio dell’offerta telematica e anche per la partecipazione all’asta telematica A.P.E.P., per le procedure non seguite dalla struttura (quindi tenute da enti o professionisti terzi che operano in proprio), in virtù della specifica esperienza acquisita offre un servizio ad hoc con personale esperto e qualificato e mezzi dedicati.

Per maggiori informazioni scrivere a aste@apepnotai.it

Regole generali della vendita senza incanto

L’offerta presentata è irrevocabile, quindi non può ritirata o modificata.

Le buste saranno aperte alla presenza degli offerenti all’ora fissata per l’esperimento di vendita.

In caso di un’unica offerta pervenuta, il bene potrà comunque essere aggiudicato anche se l’offerente non si è presentato personalmente o non si è connesso telematicamente.
In caso di un’unica offerta pervenuta per un prezzo inferiore al prezzo base, il delegato potrà decidere di non aggiudicare il bene qualora ritenga che la fissazione di un nuovo esperimento di vendita possa portare ad una aggiudicazione ad un prezzo più elevato.
In caso di più offerte valide, si procederà alla gara partendo dall’offerta più alta.

Nel corso di tale gara potranno essere fatte offerte in aumento, con rilancio minimo non inferiore a quello fissato.

Il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto.

L’asta senza incanto non è pubblica; in caso di aste con affluenza eccezionale il delegato permetterà l’accesso alla sala aste solo agli offerenti, agli avvocati delle parti ed al debitore; non sarà consentito l’accesso agli accompagnatori né ad altri terzi interessati.

In caso di inadempimento, l’aggiudicazione sarà revocata e l’aggiudicatario perderà la cauzione versata (il decreto del Giudice con il quale viene pronunciata la decadenza costituisce titolo esecutivo azionabile dai creditori nei confronti dell’aggiudicatario decaduto per recuperare il danno causato alla procedura dalla successiva vendita dell’immobile che dovesse avvenire ad un prezzo inferiore).

Cosa succede dopo l’aggiudicazione

L’aggiudicatario deve eseguire il saldo prezzo nel termine di 120 giorni decorrenti dalla data dell’aggiudicazione (attenzione! 120 giorni e non 4 mesi) o nel termine inferiore indicato nella domanda di partecipazione.

Il saldo prezzo è dato da un calcolo matematico pari alla differenza tra prezzo di aggiudicazione e la cauzione versata, allegata alla domanda di partecipazione.

Il saldo prezzo può avvenire anche mediante erogazione di finanziamento o mutuo; le spese per il contratto di finanziamento/mutuo sono, ovviamente, a carico dell’aggiudicatario che potrà scegliere autonomamente il Notaio a cui rivolgersi.

Qualora l’istituto mutuante prescelto dall’aggiudicatario, ai fini dell’erogazione della somma, incarichi un perito stimatore, costui dovrà indirizzare una richiesta di sopralluogo ai nostri uffici.

Una volta avvenuto il saldo prezzo, l’aggiudicatario potrà richiedere ai nostri uffici di essere nominato custode, in luogo del custode giudiziario, nel caso in cui gli immobili siano già liberi e le chiavi di accesso siano nella disponibilità del custode giudiziario.

Successivamente al saldo non ci sarà nessun rogito notarile, in quanto l’atto che trasferisce la proprietà (chiamato “decreto di trasferimento”) è un atto giudiziario che viene emesso dal Giudice dell’Esecuzione del Tribunale (tranne che nelle vendite fallimentari di natura liquidatoria – nel relativo avviso di vendita è specificato).

Uno dei compiti del professionista delegato è quello di predisporre la bozza del decreto di trasferimento e depositarlo presso gli uffici della cancelleria delle esecuzioni immobiliari.

La cancelleria delle esecuzioni immobiliare invia il decreto all’Agenzia delle Entrate che provvede alla liquidazione dell’imposta di registro.

L’aggiudicatario è tenuto, nel termine di 15 giorni dalla richiesta, a pagare:

  1. l’imposta di registro, come liquidata dall’Agenzia delle Entrate; il pagamento va eseguito tramite modello F24, che viene predisposto dai nostri uffici su direttive dell’Agenzia delle Entrate;
  2. la metà del compenso del delegato alla vendita per la fase di trasferimento della proprietà, (liquidato in base al D.M. n. 227 del 15/10/2015 pubblicato sulla G.U. n. 45 del 24/02/2016 ed in vigore dal 10 marzo 2016) oltre accessori di legge e spese vive, quali marche da bollo, diritti di copia autentica, diritti di certificazione ed eventuale tassa di trascrizione. Il pagamento va eseguito con assegno circolare non trasferibile intestato ad APEP.

Successivamente all’emissione del decreto di trasferimento, il delegato procede alla trascrizione nei Registri Immobiliare della Conservatoria competente del decreto di trasferimento e contestuale voltura catastale.

Decorsi 20 giorni dalla trascrizione del decreto di trasferimento, il delegato richiede alla cancelleria la certificazione di non opposizione al decreto di trasferimento, ed una volta rilasciata, procede, a spese della procedura, con la cancellazione delle formalità pregiudizievoli (pignoramenti, ipoteche etc.) che gravano sull’immobile, come da ordine del giudice dell’esecuzione contenuto del decreto di trasferimento (ove previsto nell’avviso di vendita).

Il delegato procede altresì, qualora ne ricorrano i presupposti, alla liberazione dell’immobile, sempre a spese della procedura.

In caso di immobile in condominio, l’aggiudicatario è obbligato in solido con il soggetto debitore esecutato al pagamento delle spese condominio arretrate insolute riferite all’anno di gestione (non anno solare) in corso e all’anno di gestione precedente rispetto alla data in cui viene emesso il decreto di trasferimento.

In caso di immobile locato a terzi con contratto opponibile, l’aggiudicatario potrà riscuotere i canoni di locazione solo successivamente all’emissione del decreto di trasferimento; fino ad allora i canoni saranno di spettanza della procedura esecutiva.